Art. 2.
(Assegno integrativo).

      1. L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 della presente legge è reversibile e aggiuntivo, nei limiti previsti dal medesimo articolo, all'importo in pagamento, non è assorbibile dall'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione.